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martedì 22 maggio 2012

Forza costituente dell’occupazione


Ritengo questo articolo fondamentale e non solo per come viene trattato il problema specifico relativo all'occupazione del Teatro Valle di Roma e della Torre Galfa di Milano, ma soprattutto perché finalmente  il diritto di proprietà, e direi il diritto in generale, viene ricondotto ad una dialettica in seno alla società. Non sta scritto in nessuna tavola dei comandamenti che la proprietà di un bene sia tale per diritto divino e qualora esistesse un tale comandamento sarebbe un buon motivo per violarlo.
 
Ugo Mattei  da soggettopoliticonuovo
 
Analogie e differenze tra l’esperienza del Teatro Valle di Roma e quella della Torre Galfa di Milano secondo il dettato costituzionale
Aun anno dalla occupazione del Teatro Valle di Roma vale la pena di riflettere sul senso costituzionale di una strategia politica, quella della riconquista dei beni comuni artistici, che sta articolandosi in tutto il paese e che mi pare costituisca lo specifico italiano della lotta globale di liberazione dei popoli contro la follia neoliberale. Il recente sgombero della Torre Galfa di Milano riapre in modo prepotente la discussione sul rapporto fra legalità e legittimità, nonché quello fra il potere formalmente costituito, la forza costituente dei beni comuni e la sua compatibilità con la democrazia rappresentativa e con la struttura proprietaria oggi dominante. Alcune questioni giuridiche di diretta rilevanza politica sono sul tappeto e vanno affrontate anche in vista delle prossime occupazioni che, adeguatamente puntellate sul piano giuridico e politico, anche tramite la trasformazione della soggettività (e si legga qui in chiave sovversiva il manifesto di Alba), devono necessariamente intensificarsi. Le occupazioni sono oggi il solo strumento idoneo a mettere all’ordine del giorno il grido d’allarme per una democrazia messa in crisi dal governo tecnico e dalla sospensione emergenziale della sovranità politica. Infatti, il dispositivo biopolitico totalizzante rende inutili le armi della critica, se rimangono incapaci di azione politica concreta, cioè fisica. L’occupazione, configurandosi appunto come azione di conquista fisica di uno spazio, è nozione prima di tutto intimamente giuridica, perché il possesso come «situazione di fatto corrispondente alla proprietà» è il principale elemento giustificativo della stessa, anche nell’ottica liberale (da John Locke in avanti). L’occupazione ha cioè nel suo seno la potenza sovversiva dell’ordine costituito e, se capace di asserire sovranità fisica, è forza costituente. Giuridicamente, in un mondo che si presume come tutto occupato dalla proprietà privata o dall’autorità pubblica (a modello demaniale) l’occupazione è relegata a casi di scuola, come le conchiglie sulla spiaggia. La res nullius, giuridicamente occupabile, è nozione culturale (dunque politica) non ontologica, come ben ci dimostra l’esempio della conquista delle Americhe, considerate giuridicamente vuote e dunque occupabili, che fu coeva alle enclosures nella madre patria e parimenti parte dell’accumulazione originaria del capitalismo nascente. Alla res nullius ha sempre fatto compagnia la res derelicta , la cosa abbandonata, la cui proprietà può pure acquisirsi per occupazione (il giornale lasciato sul treno, il televisore vicino al cassonetto della monnezza). Nel nostro sistema costituzionale la proprietà privata è riconosciuta e garantita solo nella misura in cui essa risponda a una «funzione sociale», idea che i giuristi hanno da sempre visto come legata alle «utilità» prodotte dal bene e non certo alla cosa “in sé” oggetto di proprietà (il grattacielo, il giornale o il televisore), perché una funzione dipende dal contesto e non dall’oggetto. Chi occupa in “funzione costituente” ancorché limitata alla realizzazione concreta di uno o più testi costituzionali, come l’art. 42, restati gravemente lettera morta, critica così la «meritevolezza di tutela» da parte dell’ordinamento giuridico dell’accumulo proprietario al puro scopo di accaparramento privato della rendita fondiaria. Noi sosteniamo che l’indecenza delle pratiche di accumulo antisociale della ricchezza vada considerata costituzionalmente una derelictio delle utilità comuni del bene, che le rende occupabili da chi le restituisca, rendendole aperte, alla loro natura di beni comuni. Questo vale tanto per la proprietà privata quanto per quella pubblica, perché esse condividono un modello di governo di tipo autoritario ed escludente. Per questo, esperienze come Macao si oppongono a istituzioni comunali, ancorché “amiche” che, invece di lavorare alla giusta distribuzione di quanto prodotto dall’intera collettività (rendita fondiaria appunto, che dà valore a un grattacielo fatiscente) tacciono conniventi rispetto agli abusi di un ministro della Repubblica che manda la forza pubblica per tutelare una rendita fondiaria privata del tutto parassitaria. Questa è la vera questione di legalità che Macao ha voluto mettere all’ordine del giorno, collocandosi in perfetta continuità con l’esperienza di critica alla proprietà privata antisociale condotta al Cinema Palazzo, recentemente premiata da un’importantissima sentenza del Tribunale di Roma (VII sez., 8 febbraio 2012). Che “funzione sociale” può mai avere la proprietà privata della Torre Galfa, chiusa e abbandonata da 15 anni, rispetto alla sua apertura come “bene comune” a disposizione della collettività grazie all’impegno civile e politico di Macao? Che funzione sociale potrebbe avere il Cinema Palazzo, ridotto ad un bingo, ed invece restituito al quartiere di San Lorenzo grazie all’impegno sociale e politico della moltitudine, tramite un’azione di natura politica, non finalizzata al conseguimento di un profitto personale o di un interesse di natura patrimoniale? Le utilità di questi beni immobili, come di altri che invece sono in proprietà pubblica come il Teatro Valle o il Palazzo Citterio di Brera presso il quale Macao continua la sua battaglia, sono rivendicate come “beni comuni” in funzione costituente materiale. Si vuole così dare piena e diretta applicazione popolare del fraseggio della Costituzione del ’48, contro il suo continuo tradimento causato della connivenza fra istituzioni private (grandi concentrati di proprietà, per lo più azionaria) e pubbliche anche al più alto livello. Se per legittimare l’occupazione di una proprietà privata parassitaria occorre fondarsi sull’art. 42 (funzione sociale), nel caso di una proprietà pubblica la norma chiave è l’art. 43 (inserito in Costituzione riconoscendo il contributo dei consigli di fabbrica alla liberazione antifascista), e diviene cruciale la proposta di un governo partecipato e autenticamente democratico delle utilità prodotte dai beni comuni creativi (di qui l’importanza costituente della natura aperta dell’istituenda Fondazione Teatro Valle Bene Comune). È dunque ben evidente come la lotta per i beni comuni creativi ponga al centro dell’attuale fase politica la questione proprietaria, smascherando la finta opposizione fra pubblico e privato. L’esempio di Torre Galfa, e la sua traslazione a Palazzo Citterio, è esplicativo. Un manager (privato) telefona a un ministro (pubblico) affinché questi usi la forza (pubblica, ossia pagata da tutti noi) per tutelare una proprietà (privata) in stato di abbandono terminale da oltre 15 anni, il cui solo valore è l’assorbimento (privato) della rendita prodotta dalla pressione urbanistica (con relativa necessità di infrastrutture pubbliche, ecc.). Si noti che se un cittadino normale, dopo esser stato assente per molto meno tempo, trova in casa propria un altro cittadino normale ivi intruso (a maggior ragione o un inquilino moroso) egli non potrà che far ricorso alle regole del diritto privato per sgomberarlo. In altri termini, la proprietà privata ordinaria deve contentarsi delle regole civilistiche (ossia del diritto privato), mentre la grande proprietà azionaria, che accumula rendita fondiaria in modo parassitario (senza far uso del bene ma anzi lasciandolo deperire), può contare sull’uso immediato degli apparati repressivi dello Stato. Ciò dimostra che i rapporti di potere fra pubblico e privato sono oggi invertiti ed il potere pubblico semplicemente non ha la forza o il coraggio di resistere ad un ordine proveniente dai poteri privati (finanziari o quant’altro) anche se quest’ordine è completamente contrario all’interesse della cittadinanza. Non c’è dubbio che la Torre Galfa, una volta aperta dagli occupanti, avrebbe restituito alla cittadinanza in senso ampio almeno una parte di quella ricchezza collettiva (quel bene comune) che è la rendita fondiaria, assorbita senza giustificazione alcuna dal gruppo Ligresti. Lo stesso quotidiano La Repubblica , che nella sua edizione milanese accusa Macao sgomberata e in transizione democraticamente decisa verso Brera dell’infamia mediatica di condividere un avvocato col movimento No Tav, in quella romana, lo stesso giorno, elogia gli occupanti di una proprietà pubblica, il Teatro Valle, sostenendo giustamente che il Comune di Roma deve almeno continuare a pagare le bollette, perché una stagione così bella mai l’avrebbe organizzata! Come noto ai giuristi, sul piano del diritto positivo vigente, una proprietà pubblica è tutelata rispetto all’occupazione in modo più intenso di una proprietà privata (per esempio gli occupanti del Teatro Valle non potrebbero mai acquistarlo per uso capione) mentre nella pratica le cose, per il suddetto mutamento dei rapporti di forza, vanno esattamente al contrario. Per la verità, nel sistema dell’art. 42 Cost., proprietà privata e pubblica sono poste sullo stesso piano. La «funzione sociale della proprietà» si garantisce rendendo un bene «accessibile a tutti», denunciando chi esclude al solo scopo di accumulare la rendita, sia essa direttamente economica o indirettamente politica. La prassi dell’occupazione artistica costituente abbatte la falsa coscienza della distinzione fra privato e pubblico, mettendo al centro beni comuni le cui utilità sociali vanno funzionalizzate alla soddisfazione dei diritti fondamentali (anche di partecipazione politica effettiva e x art.3 Cost.) garantiti alla collettività. In questo senso Macao, spostandosi dalla Torre Galfa a Brera, offre un contributo definitivo a chiarimento dell’ irrilevanza del titolo formale per le vertenze sui beni comuni. Al sindaco di Milano si continua a chiedere di schierarsi apertamente a favore dei beni comuni, chiarendo l’intreccio dei legami con Ligresti (Torre Galfa) e condividendo con la cittadinanza attiva le scelte sul futuro di Palazzo Citterio. Un’occupazione condotta in nome della cultura come bene comune può mettere in campo il potere della creatività artistica per abbattere il principale scudo ideologico e mediatico dietro il quale si nascondono gli abusi del grande accumulo proprietario parassitario: la paura piccolo-borghese per la critica alla proprietà privata personale. Chi critica l’accumulo proprietario di Ligresti non discute la proprietà del signor Rossi, proprio come chi critica un potere autoritario (anche se esercitato da un sindaco amico), non discute la democrazia e la legalità, ma si batte per una loro realizzazione coerente con una Costituzione rispettosa dell’uguaglianza sostanziale. Questo è il messaggio politico con cui l’arte può sconfiggere la ricostruzione mediatica dominante.
 
Fonte:  Il Manifesto – 22 maggio 2012
 

martedì 15 maggio 2012

In morte di un rumeno


Che cosa può aver commesso di così grave ed efferato il rumeno morto in carcere a Lecce dopo 50 giorni di sciopero della fame, per aver subito una condanna a diciotto anni di carcere. Reati contro il patrimonio leggo. In pratica ha avuto gli stessi anni di Callisto Tanzi, condannato per un crack di 14,5 miliardi di euro. Avrà svaligiato la Banca d'Italia ho pensato. No per piccoli furti ripetuti a quanto pare, reati che sono stati cumulati, cosicché la reiterazione indipendentemente dall'entità delle somme sottratte diventa il vero reato. Premetto che so molto poco di materia giuridica, ma da quanto sono riuscito a capire le nuove norme in merito alla recidiva varate nel 2010 (confesso che non so se nel frattempo ci siano state modifiche), danno al giudice un certa discrezionalità nell'aumentare in maniera rilevante le pene detentive per quei per quei reati “non colposi”in cui: vi sia un accertamento in concreto, da parte del giudice, di una relazione qualificata tra i precedenti del reo ed il nuovo reato da questi commesso, che deve risultare sintomatico – in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei fatti pregressi – sul piano della colpevolezza e della pericolosità sociale (da ultimo, ordinanza n. 171 del 2009). In pratica i reati che destano maggiore allarme sociale come ad esempio i furti nelle abitazioni, gli scippi, le rapine ecc, se reiterati e a seguito di condanne definitive portano ad un cumulo di pena sproporzionato rispetto all'entità in termini materiali dei reati commessi. I nostri legislatori si sa amano gli USA quando ciò gli fa comodo, e infatti hanno da quanto sembra tentatodi ricalcare una normativa americana che prevede addirittura l'ergastolo per i recidivi al terzo reato. Che dire poi dei vari tentativi di introdurre norme che prevedono un'aggravante derivata dalla natura sociale di chi commette il reato, proponendo categorie concettuali tipiche di un diritto penale d’autore. E’ tale un diritto penale che, a scapito della necessaria centralità del fatto di reato, prospetta una colpevolezza per il carattere del reo o per la sua condotta di vita, finendo per punire l’autore del reato non per quello che ha fatto, ma per quello che è o che si è “lasciato diventare”; per contro, un diritto penale del fatto, rispettoso del principio di colpevolezza, non può espandere il riferimento alla personalità dell’agente oltre i limiti di immediata e diretta rilevanza per la valutazione del fatto concreto.
Questa fondamentale problematica, riguardante la fisionomia stessa del diritto penale, è stata recentemente affrontata in modo esplicito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 249/2010, avente tuttavia ad oggetto, non già la recidiva, ma l’art. 61, n. 11-bis, c.p., introdotto dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito dalla l. 24 luglio 2008, n. 125: tale disposizione prevedeva l’aggravante generale della clandestinità, consistente nell’“avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale”.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, n. 11-bis, c.p., in quanto contrastante proprio con i principi che caratterizzano un diritto penale del fatto.
Le carceri italiane lo sappiamo sono colme oltre misura, i detenuti vivono in condizioni disumane. L'80% dei detenuti è costituito da tossici ed immigrati per il combinato disposto di leggi liberticide in materia di droghe(vedi legge Fini) e una normativa che penalizza i disgraziati e salvaguardia dei colletti bianchi, per i quali le depenalizzazioni come quella del falso in bilancio abbondano.
In una cosa sono d'accordo con i radicali: ci vuole un'amnistia subito, per poter poi ricominciare con una vera riforma delle giustizia.


mercoledì 11 aprile 2012

Lavoro: la truffa del reintegro

di Bruno Tinti (da Triskel82)
 
Non avrei mai pensato di rivolgere al presidente Monti e al ministro Fornero la stessa domanda (retorica) tante volte fatta a B&C: ma ci siete o ci fate? E invece… L’art. 14 comma 7 del ddl sulla riforma del lavoro (Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo) dice: “il giudice che accerta la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (sarebbe il licenziamento per motivi economici) applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del medesimo articolo” (il reintegro). E, poco più avanti: “nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma”. Che consiste nel dichiarare “risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva” (l’indennizzo).
TUTTO RUOTA intorno a due paroline: “manifesta insussistenza”. Cosa vogliono dire? In linguaggio comune è semplice: il fatto posto alla base del licenziamento non esiste; perciò il lavoratore va reintegrato nel posto di lavoro, poche storie. Ma, per un giurista, l’insussistenza senza aggettivi è cosa diversa dall’insussistenza “manifesta”. Il giurista si chiede: ma perché questi hanno sentito il bisogno di scrivere che l’insussistenza deve essere “manifesta”? Un fatto o sussiste o non sussiste; quanto sia complicato accertare che esista non incide sulla sua esistenza, solo sulla difficoltà della prova. Per capirci meglio, un assassino va condannato sia che lo si becchi con il coltello sanguinante in mano, sia che la sua responsabilità emerga dopo un complicato lavoro di indagine (movente, alibi, testimonianze etc). Dunque, pensa il giurista, questi hanno scritto “manifesta insussistenza” proprio per differenziare questi casi da quelli in cui c’è l’insussistenza semplice; e per differenziare il trattamento conseguente, reintegro nel primo caso, solo indennizzo nel secondo.
Come tecnica legislativa non è una novità. Quando, in un processo, si solleva un’eccezione di illegittimità costituzionale, il giudice la accoglie solo quando la questione non è “manifestamente infondata”. Se è sicuro che la legge è conforme alla Costituzione, respinge l’eccezione. Insomma, solo quando il giudice ha qualche dubbio sulla costituzionalità della legge (o, naturalmente, quando è sicuro che sia incostituzionale), chiede alla Corte costituzionale di valutare. Ne deriva che la Corte non riceve tutte le questioni di illegittimità costituzionale ma solo quelle che i giudici ritengono “non manifestamente” infonda-te. Può darsi che tra le altre, quelle che il giudice ha respinto (sbagliando), ce ne fossero di fondate; ma la loro fondatezza non era “manifesta”; e quindi…
Tornando all’art. 18, siccome i criteri di interpretazione giuridica delle leggi questi sono (art. 12 del codice civile), ne deriva che il giudice potrà reintegrare il licenziato solo quando, da subito, senza indagini, senza prove, “manifestamente” appunto, è sicuro che il motivo economico non sussiste. Se invece dubita, se per decidere deve acquisire prove, allora niente reintegro. E cosa al suo posto? Ma è chiaro, l’indennizzo. E infatti Monti-Fornero lo dicono espressamente: “nelle altre ipotesi”, cioè quando l’insussistenza del motivo economico va accertata con una normale istruttoria dibattimentale (prove, testimonianze, perizie ), quando dunque non è “manifesta”, di reintegro non se ne parla. Magari alla fine salterà fuori che il motivo economico non c’è; ma, siccome è stato necessario un vero e proprio processo per rendersene conto, niente reintegro, solo un po’ di soldi. Da qui derivano tre conseguenze micidiali.
LA PRIMA: il reintegro per motivi economici non ci sarà mai. Davvero si può pensare che un’azienda licenzi con motivazioni che da subito, senza alcun dubbio, “manifestamente”, si capisce che sono una palla? Se anche la motivazione economica è infondata, sarà certamente motivata bene; e quindi sarà necessario un normale processo, come si fa sempre. Solo che, a questo punto, l’insussistenza del motivo economico, anche se accertata, non è “manifesta”; e il lavoratore non potrà essere reintegrato. La seconda: i giudici saranno in un mare di guano. Perché, in alcuni casi, l’insussistenza del motivo economico ci sarà; ma, per essere sicuri, un po’ di istruttoria va fatta. Un giudice non può dire: “È così’”. Deve motivare perché è così; e per questo è necessaria l’istruttoria. Ma, se la fa, addio reintegro. Mica male come dilemma. La terza: a seconda dell’interpretazione che il giudice darà del concetto “manifesta insussistenza” gli diranno che è uno sporco comunista o uno sporco capitalista. Della serie: “Se la mente del giudice funziona, la legge è sempre buona” (Snoopy sul tetto della sua cuccia). “Certo che con questi giudici… ; anche le leggi migliori, che il sindacato si è ammazzato per ottenerle (o che il governo si è dannato per scriverle), non funzioneranno mai. La responsabilità per gli errori dei magistrati, ecco quello che ci vuole”.
Ma, a questo punto: davvero Camusso & C, Bersani & C, a tutto questo non ci hanno pensato? O si sono accontentati di una (finta) dimostrazione di forza, del tipo: “Abbiamo costretto il governo etc etc; guardate come siamo bravi”?


Da Il Fatto Quotidiano del 11/04/2012.

mercoledì 29 dicembre 2010

Manganellatori democratici 2. Appello ai poliziotti

di Franco Cilli

Una volta vi consideravo nemici, voi poliziotti, il braccio armato del potere della borghesia a difesa di interessi di classe. Non mi inteneriva il discorso di Pasolini sui figli del popolo, né mi piaceva il suo disprezzo nei riguardi degli studenti borghesi del '68. Ero convinto che fare il poliziotto significasse comunque una scelta di campo, la quale, sia che fosse consapevole o meno, ti collocava “oggettivamente” dalla parte sbagliata della barricata, quella dei ricchi oppressori. Eppoi i poliziotti come direbbe qualcuno oggi, mi sembravano tutti “psicologicamente tarati”, vittime di una psiche malata e di una personalità lacunosa, perché mai altrimenti avrebbero scelto di indossare una divisa e portare armi?
Oggi, per dirla alla maniera di un mio amico americano, vi considero in certi momenti “a pain in the ass”, un fastidio da evitare durante le manifestazioni, così come si evita un terreno sdrucciolevole che può farti sbandare e uscire fuori strada. Oggi rifuggo dalla sociologia spicciola e dalle facili interpretazioni psicodinamiche. Semplicemente non mi interessano. Riconosco che in Italia c'è un problema di legalità, che travalica il senso della propria biografia personale e della propria identità politica, e riconosco che voi siete degli attori importanti in questo scenario fosco, dominato dalle mafie e dalla politica loro serva. Sono altresì consapevole che il nemico non siete voi, bensì un potere che cambia faccia, ma ha sempre l'aspetto vorace e sornione di chi si ingrassa a spese altrui. Non voglio cadere nella retorica e non sprecherò parole di commozione per le vostre fatiche di uomini perennemente a contatto con le miserie del mondo, voglio dire però che ho un debole per gli eroi e per questo motivo ammiro, seppur sommessamente, molti di voi che si comportano come eroici servitori dello stato a prezzo della loro pelle. Tutto questo però non può essere un alibi per giustificare il comportamento acritico di coloro che fra i poliziotti si comportano come robocop impazziti a causa di un microchip andato a male. Siete pur sempre un soggetto sociale e oserei dire anche politico e come tale avete l'obbligo di pensare e agire da esseri umani e non da marionette impazzite. Da un bel po' di tempo non siete più un corpo militare, vincolato ad un falso senso dell'onore e a regole assolute. Non potete trincerarvi dietro la scusa del “eseguiamo solo ordini”. Malmenare gli studenti, gli operai di Pomigliano e adesso i pastori sardi o chiunque disturbi la quiete del ducetto di Arcore è una responsabilità umana, civile e politica e vi rende strumenti passivi nelle mani di un potere che si fa sempre più pericoloso e violento. La soluzione autoritaria alla crisi di un modello sociale e politico e una vecchia ricetta, ma sempre attuale, i guizzi rabbiosi e prepotenti di un regime in piena incubazione, sono un segnale evidente. Quelle di Gasparri non sono boutade, ma sono la preparazione di un terreno di svolta in senso autoritario. Questi signori non hanno altra scelta del resto. Come considerare diversamente gli esiti politici di un'alleanza fra un partito nazistoide come la lega e una formazione politica che ha così forti legami con la mafia e apparati “deviati” dello stato?
Mi appello ai poliziotti democratici se questa parola ha un senso: avete delle rappresentanze sindacali, usatele per esprimere un vostro parere sulla repressione sociale e non solo per fare le vostre rivendicazioni di categorie. Bonificate tutti i focolai di fascismo all'interno dei vostri corpi, specialmente quelli più operativi: costringere qualcuno a cantare faccetta nera sotto la minaccia di sprangate in testa non è cosa civile. Richiedete un addestramento migliore, non è concepibile che vi si dia la licenza di portare un'arma dopo aver scaricato un solo caricatore su un bersaglio di cartone, senza nemmeno essere stati addestrati a gestire il conflitto e la paura, o semplicemente senza che sia stato instillato in voi il senso del servire la comunità. Smettetela col vostro spirito di corpo e non credete a La Russa, picchiare gli studenti non è una questione di par condicio. Avete il dovere di essere superiori allo spirito di vendetta e di sopraffazione.

sabato 13 novembre 2010

Manganellatori democratici

 
di Franco Cilli 

Qualche poliziotto si ricorda del Capitano Margherito? Un poliziotto entrato in servizio nel '75 al 2° celere di Padova e che fu l'unico a denunciarne i metodi violenti, pagando un prezzo altissimo per il suo coraggio. Solo per aver detto una frase del tipo: "il nostro è un mestiere violento, ma non vogliamo più mettere a ferro e fuoco le città, ma inserirci nella realtà che ci circonda", fu accusato di “attività sediziosa”. Qualche poliziotto conosce per caso Franco Fedeli, il fondatore della rivista “Polizia e democrazia”? Un signore che pensava di potere coniugare efficienza e partecipazione democratica dei poliziotti alla vita sociale e politica, interpretando il ruolo del poliziotto come servizio per la collettività. Certo allora io e molti altri pensavamo che non potesse esistere una “riforma della polizia”, poiché uno strumento repressione a tutela degli interessi delle classi dominati, per riformato che fosse non poteva negare la sua natura intrinsecamente violenta e repressiva, ergo i poliziotti erano dei nemici. Oggi le cose sono cambiate, oggi il problema legalità si coniuga con il problema della tenuta di un tessuto democratico fortemente minacciato dagli stretti legami fra politica e criminalità mafiosa. Oggi è doveroso fare dei distinguo fra quei servitori dello stato che rischiano la vita ogni giorno e coloro che invece si comportano da teppisti. La violenza, lo sappiamo bene è insita nel ruolo stesso dell'istituzione polizia: solo loro è il monopolio della violenza, solo loro possono portare armi, solo loro sono autorizzati a usare la violenza contro i cittadini considerati riottosi e pericolosi per l'ordina pubblico. Vero, è inutile negarselo, non esiste un diritto che possa essere scolpito per sempre nella scorza dura della storia. Poliziotti e militari sono necessariamente attori di un conflitto che vede una parte della società violare i confini precostituiti del diritto per allargare i diritti e un'altra parte deputata a difendere l'esistente.
Eppure mi chiedo se i poliziotti debbano per forza continuare a fare tout court i difensori dell'ordine costituito in maniera totalmente acritica, e a tempo perso i mazzieri di regimi da operetta, con dittatorelli inceronati, insensibili a qualsiasi istanza di cambiamento e di “progresso civile”, come quello italiano. Dobbiamo per forza assistere alle “macellerie messicane”, agli studenti brutalmente malmenati, alle cariche della polizia contro gli operai di Pomigliano D'Arco, alle botte ai pastori sardi e per ultimo alla violenta repressione di cittadini che manifestavano la loro solidarietà con i lavoratori extracomunitari di Brescia accampati su una gru?
Esiste un spazio autonomo all'interno della polizia dove metter in discussione il loro ruolo di biechi strumenti di repressione? Esiste la possibilità di snidare quei boli infetti dove si annida la retorica machista e razzista, unita all'esibizione muscolare e all'ostentazione di simboli e pseudo culture fasciste dentro la polizia? Esiste l'idea di una Polizia Democratica? Me lo chiedo, ma non so dare una risposta.
Perlomeno adesso i poliziotti si sono stufasti di fare da autisti e accompagnatori delle escort di Berlusconi, è già qualcosa.