sabato 27 settembre 2008

Il furto dell'Onaosi

L'ONAOSI è uno dei tanti balzelli che hanno come unico scopo, quello di togliere soldi dalle tasche di qualcuno per fare arricchire qualcun altro.
L'articolo che segue illustra in maniera chiara il meccanismo di questo prelievo indebito ai danni di medici, farmacisti e veterinari italiani.
Contro l'ONAOSI è in atto un'iniziativa legale, portata avanti da un folto gruppo di sanitari e patrocinata dall'avvocato Caravita: it.wikipedia.org/wiki/Beniamino_Caravita_di_Toritto.
Chiunque fosse interessato a tale iniziativa e intendesse aderire, può contattare l'avvocato Annalisa D'Urbano: a.durbano@studiocaravita.it
          

STORIA DEL'ONAOSI
Cosa è e cosa fa

L'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI) è un Ente senza scopo di lucro nato da un'idea di un medico di Forlì, Luigi Casati. Con il Regio Decreto 20 luglio 1899, che ne approva lo Statuto organico, l'Opera è eretta in Ente morale con la denominazione di "Collegio-Convitto per i figli orfani dei Sanitari italiani in Perugia".

Con la Legge 7 luglio 1901 n. 306 "portante provvedimenti per il Collegio-Convitto per i figli dei Sanitari italiani in Perugia" il Parlamento rende obbligatorio il contributo per questa fondazione a carico di tutti "i medici chirurghi, veterinari e farmacisti esercenti nel Regno alle dipendenze di pubbliche amministrazioni". Tutti gli altri Sanitari "liberamente esercenti" possono contribuire volontariamente.

Questa legge all’art. 1 recitava: “Il Collegio-Convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, eretto in ente morale con regio decreto 20 luglio 1899, provvederà, a norma del suo statuto di fondazione, al mantenimento, alla educazione ed alla istruzione così degli orfani che delle orfane bisognosi dei medici, chirurghi veterinari e farmacisti gravati del contributo obbligatorio o volontario di cui all'articolo seguente".

Nel 1977, in occasione del riordino degli Enti di assistenza e beneficenza, il Legislatore, con il D.P.R. n. 616 statuisce che una serie di Enti pubblici ritenuti "inutili", tra cui l’ONAOSI, devono essere soppressi. Nel 1991, dopo varie vicissitudini politiche, la Legge n. 167 consente all’ONAOSI di continuare nelle sue attività. Nel 1995, in base al decreto legislativo n. 509/1994, l’ONAOSI si trasforma da Ente Pubblico in “Fondazione Privata”. Il 30 ottobre 1995 i Ministeri competenti approvano il primo statuto ed il regolamento della "privatizzazione".

Nonostante la privatizzazione l’obbligo di mantenere questo Ente rimane in capo ai sanitari dipendenti di pubbliche amministrazioni, equiparando forse l’ONAOSI, più che ad un'Opera Pia, ad una sorta di mutua società di assicurazione. Rimane comunque la possibilità di adesione volontaria per i Medici convenzionati ed i liberi professionisti.

Nel corso degli anni l’ONAOSI ha sempre stabilito l’importo della contribuzione da detrarre dalle buste paga dei sanitari dipendenti pubblici. Tali importi, continuamente superiori al reale fabbisogno, ha fatto rilevare alla Corte dei Conti nella sua Relazione al Parlamento che l’ONAOSI, nel corso degli anni, “ha accumulato un grande patrimonio mantenendo” però “moderato il livello delle prestazioni assistenziali” (Atti Parlamentari XIV Legislatura Doc. XV n° 52 del Senato).

Nonostante ciò il Consiglio di Amministrazione, detenuto saldamente in mano da poche persone, ha sempre lavorato per cercare di ampliare il bacino di contribuzione e quindi avere maggiori risorse da gestire.

Ciò riesce nel 2002, quando si arriva all’approvazione di una piccola norma inserita nella Finanziaria per il 2003 (art. 52 c. 23 della L. 289/2002) che, di fatto, modifica la legge n. 306 del 1901 ed estende a tutti i sanitari liberi professionisti iscritti agli Ordini dei Farmacisti, Medici Chirurghi, Odontoiatri e Veterinari la contribuzione obbligatoria a favore di questo Ente, demandando sempre al suo Consiglio di amministrazione la determinazione dell’ammontare del contributo e delle modalità di riscossione.

L’ONAOSI oggi si ritrova quindi a ricevere contribuzioni non più da 130.000 aderenti, ma da ben oltre 450.000 fra medici, odontoiatri, farmacisti e veterinari coattivamente obbligati al suo mantenimento con una quota annua pro capite per il 2005 di euro 120,00. Nel 2004 fu di euro 144,00.

L’ estensione della contribuzione appare comunque ingiustificata dal punto di vista del bilancio, sia in relazione al volume delle prestazioni rese, che al numero degli orfani potenzialmente assistibili (non è detto poi che tutti gli orfani chiedano il sostegno dell’ONAOSI e non è detto che tutti siano bisognosi).

L’ONAOSI nel 1977 aveva 3.068 assistiti, nel 1991 questi erano 3.950, e nel 2003, prima quindi della contribuzione obbligatoria, ne aveva 3.560 (dal sito www.ONAOSI.it). Dopo l’obbligatorietà della contribuzione ha aumentato il numero di assistiti a 3.973. Solo 413 in più rispetto al 2003 ma quasi simile al numero di assistiti del 1991.

Eppure il nuovo obbligo di contribuzione esteso a tutti i sanitari porta nelle casse dell’Ente circa 70 milioni di euro l’anno, fra contributi e rendite finanziarie, circa 30 milioni di euro in più rispetto a quanto appare nei bilanci sino al 2000 (fonte Relazione della Corte dei Conti al Parlamento esercizio 2000 www.corteconti.it o www.camera.it ).

Sorge spontaneo chiedersi come è stata e sarà impiegata questa grande differenza che ogni anno si versa nelle casse dell’ONAOSI. La risposta potrebbe essere ricercata nella modifica dello Statuto e dell’oggetto sociale dell’Ente quando sono state inserite delle prestazioni che nulla hanno a che vedere con l’originaria missione della Fondazione.

L’ONAOSI oggi ha (fonte Relazione della Corte dei Conti al Parlamento esercizio 2004) un Consiglio di Amministrazione di 23 persone, una Giunta Esecutiva composta da 9 membri, un Collegio Sindacale di 5 persone e un Direttore Generale. Tutti ricevono indennità e gettoni di presenza. Il Presidente ha un emolumento di euro 72.000 annue (anno 2003). Gli altri consiglieri ed i sindaci seguono a ruota con importi leggermente inferiori. E’ inoltre previsto per ognuno un gettone di presenza di euro 360 a riunione (anno 2003). Tutti restano in carica cinque anni e sono rieleggibili per uguale periodo.

I meccanismi di nomina dei membri di questi organismi sono complessi: secondo lo Statuto, 12 membri del Consiglio di Amministrazione vengono “designati” da vari Ordini, Commissioni e Ministeri. Altri 10 sono eletti dai Presidenti Provinciali dei singoli Ordini sulla base di un non precisato elenco di candidati, non si conosce la modalità di nomina del 23° membro.
Per i membri da eleggere non si conoscono le modalità di candidatura.

La base dei contribuenti è totalmente estranea ed estromessa dalle nomine in Consiglio di Amministrazione non essendovi alcuna consultazione prima delle nomine.

Lo Statuto prevede che in seno al Consiglio di Amministrazione vi siano dei posti riservati a rappresentanti degli Ordini professionali dei Medici, dei Farmacisti e dei Veterinari di Perugia, nonché degli Ordini dei Medici di Torino e di Ancona, con ciò creando delle evidenti disparità con gli altri Ordini Professionali, disparità forse normale in un Ente a contribuzione volontaria ma che non appare equa per un Ente "universale" sostenuto dal contributo di tutti.

Il Collegio sindacale è composto di 5 membri, due dei quali designati da due Ministeri e 3 dal Consiglio di Amministrazione che nomina anche il Presidente.

Il Collegio Sindacale, che “esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale della Fondazione” e quindi sull’operato del Consiglio di Amministrazione, è da questi nominato e a questi deve riferire. Come dire che il controllato controlla il controllore.

È di tutta evidenza quindi che, escludendo il mero controllo contabile effettuato dalla Corte dei Conti, nessuno degli obbligati al mantenimento dell’ONAOSI ha facoltà di verifica sul suo operato o di partecipazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

I bilanci dell’ONAOSI non sono divulgati e non sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. Alcuni dati sono estrapolabili da altre fonti accreditate.

L’ONAOSI, nel 2004, aveva 240 dipendenti (fonte Relazione della Corte dei Conti al Parlamento esercizio 2004) per un onere totale, nel 2004, di euro 10.170.000.

Le attività patrimoniali, sempre in aumento, hanno raggiunto il valore di euro 340.000.000 (fonte Relazione della Corte dei Conti al Parlamento esercizio 2004) con un patrimonio immobiliare enorme che ogni anno si accresce in virtù del flusso contributivo difficilmente spendibile nel corso dello stesso anno.

La Fondazione ha in proprietà una residenza per anziani a Montebello (PG) che offre soggiorni a prezzi ridotti (fonte sito www.ONAOSI.it). Sfugge come tale progetto sia conforme alla missione originaria dell’Ente di assistenza agli orfani dei sanitari.

La Fondazione ha anche in proprietà dei gradevoli centri vacanze, da offrire a pagamento a prezzi ridotti ai sanitari contribuenti o ai loro figli. Sfugge come anche questa offerta turistica possa essere riconducibile alla originaria missione di assistenza agli “orfani bisognosi”.

Oggi l’ONAOSI ha quindi in proprietà e gestisce in tutta Italia a pagamento, a tariffe agevolate, residenze universitarie, convitti, centri vacanze e centri per anziani. Le attività gratuite sono decisamente limitate e con particolari norme di accesso. Le attività di assistenza agli orfani si limitano alla erogazione di borse di studio. Inoltre, con le modifiche allo statuto, le borse di studio sono erogate anche a non orfani.

La limitata disponibilità di posti non consente comunque a tutti i contribuenti di usufruire di tutti i servizi offerti. Inoltre le regole di accesso ad alcuni servizi prevedono un minimo di anni di contribuzione. Questo limite, per evidenti motivi anagrafici, non è raggiungibile da molti dei Sanitari obbligati al versamento del contributo.

In buona sostanza l’ONAOSI è un ente che, di fatto, esercita anche attività commerciale i cui mezzi patrimoniali sono però forniti, per legge, da un’intera categoria professionale. Si potrebbe anche ipotizzare una concorrenza sleale fra l’ONAOSI e le altre aziende private che esercitano la medesima attività tramite Collegi per studenti e Residenze Sanitarie per Anziani ma con capitale privato e con il rischio imprenditoriale.

L’estensione del contributo a tutti i sanitari italiani ha quindi poco a che vedere con l’assistenza agli orfani bisognosi, ma rappresenta un programma d’espansione estraneo alla originaria missione dell’Ente. Tale programma di espansione è confermato dalle variazioni apportate allo statuto dell’ONAOSI nel febbraio 2004, subito dopo la promulgazione della legge che ha esteso la contribuzione obbligatoria.

All’art. 2, modificato, si legge che la condizione di bisogno prescritta all’art. 1 della L. 306 del 1901 (istitutiva dell’Ente ed ancora in vigore) non è più necessaria: per ottenere l’assistenza basta essere orfani, indipendentemente dal reddito. Il regolamento di altri Enti assistenziali (ad esempio dell’ENPAF per i farmacisti ma della stessa ONAOSI prima della modifica) prescrive che lo stato di bisogno deve essere “comprovato”. Oggi possono quindi accedere alle prestazioni anche soggetti economicamente benestanti.

All’art. 6, lettera b, anche la condizione d’orfano non è più fondamentale. È stato esteso il beneficio ai figli di sanitari inabili, sempre indipendentemente dalle condizioni di bisogno.

Sempre all’art. 6, lettera c, è stata anche superata la condizione d’essere figli di sanitari inabili, essendo sufficiente essere figli di contribuenti viventi e abili.

All’art. 7, punto 2, è anche dichiarato che “la fondazione, nell’ambito delle proprie finalità ed entro i limiti di bilancio, eroga, altresì, prestazioni e servizi, anche a pagamento, cui possono accedere i figli di contribuenti viventi, obbligatori o volontari, gli stessi contribuenti e i loro coniugi.

Con le modifiche sopra indicate sono stati sostanzialmente mutati gli scopi della fondazione che, ricordiamo, era quella di provvedere “al mantenimento, alla educazione ed alla istruzione così degli orfani che delle orfane bisognosi dei Medici, chirurghi veterinari e farmacisti”.

Tali modifiche hanno inoltre violato e snaturato anche la vigente Legge n. 306/1901, istitutiva dell’Ente, ed hanno traviata la motivazione per cui si era giunti alla imposizione obbligatoria avvenuta con l’art. 52 c. 23 della L. 289/2002: con le modifiche adottate nel 2004 il Consiglio di Amministrazione dell’ONAOSI ha praticamente cancellato dallo statuto della Fondazione le parole “orfani” e “bisognosi”, ed ha esteso il diritto alle prestazioni anche a soggetti che non sono né orfani né bisognosi e che non hanno alcuna necessità di atti di solidarietà.

La Legge del 2002 voleva ampliare la base su cui poter distribuire l’onere del mantenimento, lasciando invariato il sostegno agli orfani bisognosi riducendo al contempo il carico impositivo sino ad ora in capo ai soli dipendenti pubblici.

Alla luce di quanto accaduto, sembra evidente che prima si è fatto in modo di rendere obbligatoria la partecipazione di tutti i sanitari italiani alla vita dell’ONAOSI, e poi si è modificato l’oggetto sociale per adeguarlo al nuovo fiume contributivo, diventato eccessivo rispetto alla reale necessità di assistenza agli orfani.

Infine giova ricordare che di norma gli Enti di Previdenza ai quali sono (anche a questi!) obbligatoriamente iscritti i Professionisti iscritti nei relativi Albi Professionali, prevedono non solo una prestazione certa ad un determinato momento della vita (una pensione) ma anche degli aiuti ai superstiti dei propri iscritti.

L’ENPAM (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici), ad esempio, ha previsto statutariamente (art. 31 /4) “l’istituzione annuale di sussidi a favore di studenti orfani degli iscritti da concedere in considerazione dello stato di bisogno e dei meriti scolastici dei richiedenti” nonché di “concedere al pensionato, al suo coniuge o al coniuge superstite, che versano in grave stato di bisogno, sussidi a titolo di concorso nel pagamento di rette di ammissione in case di riposo pubbliche e private di accertata serietà”.
L’ONAOSI invece prevede solo delle prestazioni integrative e non previdenziali e anche queste non per tutti gli obbligati alla contribuzione. Vi sono situazioni di disparità nel godimento delle prestazioni: lo Statuto prevede ad esempio che anche Medici viventi possano usufruire delle prestazioni dell’Ente purché iscritti da almeno 30 anni. Ciò comporta che tutti i sanitari iscritti coattivamente in epoca attuale dovranno pagare i contributi senza però poter godere di tali prestazioni, né, in gran parte, potranno goderne in futuro per ovvi motivi anagrafici. Si viene a verificare, insomma, un trattamento privilegiato di pochi, sostenuto dai contributi di tutti.

1 commento:

  1. E' vergognoso che in questo paese possano nascere, proliferare e imperversare indisturbate associazioni di questo genere, senza che nessuno controlli, protesti e reagisca. Tutti contributi alla sistematica demolizione di un sistema e di una classe politica tollerante e connivente nei confronti di ogni organizzazione dedita allo sciacallaggio. Ma qualcosa sta cambiando e cambierà anche per costoro.

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